I contribuenti sono tenuti ogni anno a presentare la propria dichiarazione dei redditi. In tal modo infatti il sistema permette che siano i contribuenti stessi ad indicare volontariamente i redditi percepiti nel periodo d’imposta al fine di “auto-determinare” la propria tassazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi nei termini previsti, si incorre nell’illecito di “omessa dichiarazione”.

Occorre tuttavia fare chiarezza su quando sia possibile considerare una dichiarazione dei redditi come “omessa”

Bisogna notare infatti che in generale, la dichiarazione dei redditi si considera omessa solo quando non sia stata presentata non solo alla scadenza, ma nemmeno nei 90 giorni successivi ad essa. Difatti, dopo la scadenza il contribuente potrĂ  comunque presentare la dichiarazione dei redditi nei 90 giorni dopo la scadenza, sebbene in tal caso la dichiarazione sarĂ  considerata tardiva.

Oltre a questo caso, la fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione si configura anche in altri casi, ossia quando:

  • venga presentata con ritardo superiore a 90 giorni – In tal caso, nonostante la presentazione, la dichiarazione sarĂ  considerata omessa, (sebbene costituisca comunque titolo per la riscossione dell’imposta in base agli imponibili in essa indicati);
  • venga redatta su stampati non conformi ai modelli ministeriali – In tal caso infatti la dichiarazione presentata sarĂ  nulla, e perciò non costituisce nemmeno titolo per la riscossione delle imposte relative agli imponibili in essa indicati;
  • infine, qualora non sia sottoscritta – In tal caso la dichiarazione è nulla e non costituisce titolo per la riscossione delle imposte relative agli imponibili in essa indicati. In questo caso tuttavia la nullitĂ  può essere sanata se il soggetto tenuto a sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito da parte dell’ufficio territorialmente competente.

 

La riforma del reato di omessa dichiarazione dei redditi

Il reato dell’omessa dichiarazione dei redditi mira alla tutela dell’interesse alla integrale e tempestiva percezione dei tributi, e a quello della trasparenza fiscale. Il decreto fiscale 2020 ha modificato la disciplina, irrigidendo duramente la fattispecie delittuosa allargando la forbice di reclusione a due anni a cinque anni (contro la precedente che prevedeva un minimo di un anno e sei mesi e un massimo di quattro).
Ferma la soglia di punibilitĂ  a 50.000 euro, sotto il quale la violazione non rileva penalmente.

Il medesimo reato è previsto anche per i sostituti d’imposta che non presentano, essendovi obbligati, la dichiarazione di sostituto d’imposta. Allo stesso modo perciò, la relativa fattispecie delittuosa si configura quando l’ammontare delle ritenute non versate è superiore a 50.000 euro.

Elemento soggettivo
L’elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico, consistente nel “fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto”. Se ne desume che al fine della configurazione del reato, il soggetto deve essere stato consapevole che a tale inadempienza sia conseguita un’evasione di imposta superiore alla soglia di punibilitĂ  normativamente prevista. A tal fine, si ritiene che la prova sia desumibile dall’entitĂ  del superamento della soglia dell’imposta o dalla piena consapevolezza da parte dev’obbligato dell’imposta dovuta.

Causa di non punibilitĂ 
Come per i precedenti reati, l’art. 13 co. 2 del DLgs. n. 74/2000 stabilisce che la punibilità di tale reato è esclusa se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti. Naturalmente ciò può avvenire solo a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. Il ravvedimento o la presentazione devono tuttavia essere intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

 

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