Dato il protrarsi della situazione di emergenza e l’incremento dei casi di contagio e dei decessi, il 25 marzo è stato adottato il nuovo decreto-legge n. 19 volto, con i suoi 6 articoli, alla razionalizzazione delle misure di contrasto e contenimento alla diffusione dell’epidemia, il procedimento e gli strumenti giuridici di loro applicazione, anche in funzione dei rapporti Stato-Regioni, e le sanzioni applicabili.

Nello specifico:

  • le misure di contenimento vengono tipizzate nell’articolo 1 comma 2, il quale specifica tuttavia che le stesse debbano essere adottate in conformità ai “principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso”. Dal dato lettera della norma, è possibile ipotizzare che in futuro vi sarà una evoluzione differenziata delle misure di contenimento, attualmente omogenee per tutto il territorio nazionale ma che potranno differenziarsi in ragione del rischio effettivamente presente e alla luce delle disposizioni in tema di misure urgenti di carattere regionale o infraregionale di cui all’articolo 3. 

Il comma 1 del medesimo articolo invece specifica che le misure di cui al comma 2 possono essere adottate per periodi temporali predeterminati ciascuno di durata non superiore a trenta giorni (ma sono reiterabili e modificabili fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato il 31 gennaio 2020). Si specifica, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che tra le disposizioni sono previste misure idonee ad incidere sulla libertà di circolazione; di riunione; di culto; di attività politica, sindacale, culturale; di educazione; di impresa; prevedono obblighi di comunicazione e di informazione.

 

  • Il successivo art. 2 prevede invece il procedimento mediante il quale tali misure possono essere adottate, le quali sono disposte mediante DPCM (decreto del presidente del consiglio dei ministri). Nel procedimento ruolo importante è svolto dal Comitato tecnico scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, art. 2, al quale sono affidate principalmente le valutazioni circa i profili tecnico-scientifici e di adeguatezza e proporzionalità delle misure.

Il comma 5 del medesimo articolo prevede l’immediata pubblicazione del DPCM che dispone le misure in Gazzetta Ufficiale, con contestuale comunicazione alle Camere al fine di procedere ad una forma di controllo parlamentare. Rafforzamento di tale forma di controllo parlamentare è data anche dalla previsione per cui il Presidente del Consiglio dei ministri (o un Ministro da lui delegato) riferirà ogni quindici giorni alle Camere circa misure adottate.

 

  • L’articolo 3 conferisce alle regioni il potere di introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale. In tal modo, la disposizione cerca di coordinare le possibili iniziative di Regioni e Comuni con i poteri dello Stato, estendendo i poteri delle Regioni che comunque dovranno esercitare nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento e delle competenze disegnate dal Titolo V della Costituzione.

 

  • Il seguente articolo 4 incide sul sistema sanzionatorio, con un superamento dell’originario strumento individuato nell’articolo 650 c.p. Con il nuovo impianto normativo si mira a favorire una differenziazione tra le violazioni più “lievi” delle misure di contenimento, punite con sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, e la specifica violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus (articolo 1, comma 2, lettera e) costituente reato di cui all’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), le cui sanzioni congiunte vengono elevate, dall’articolo 4, comma 7, all’arresto da 3 mesi a 18 mesi e all’ammenda da euro 500 ad euro 5.000. Nonostante le nuove previsioni e il superamento del vecchio sistema sanzionatorio, anche nel nuovo è prevista la clausola di riserva secondo la quale le sanzioni previste dal decreto si applicano “salvo che il fatto costituisca reato”

Il comma 8 dell’art. 4 affronta l’aspetto temporale delle nuove previsioni, sancendo che “le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà”.

 

  • Infine, l’articolo 5 cerca di dare un forte impulso alla razionalizzazione delle misure di contenimento dell’emergenza mediante l’abrogazione (con esclusione degli art. 3, comma 6-bis, e 4) del decreto-legge che ha aperto le misure di contrasto all’emergenza, ossia il D.L. del 23 febbraio 2020 n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13.

 

Dato il protrarsi della situazione di emergenza e l’incremento dei casi di contagio e dei decessi, il 25 marzo è stato adottato il nuovo decreto-legge n. 19 volto, con i suoi 6 articoli, alla razionalizzazione delle misure di contrasto e contenimento alla diffusione dell’epidemia, il procedimento e gli strumenti giuridici di loro applicazione, anche in funzione dei rapporti Stato-Regioni, e le sanzioni applicabili.

Nello specifico:

  • le misure di contenimento vengono tipizzate nell’articolo 1 comma 2, il quale specifica tuttavia che le stesse debbano essere adottate in conformità ai “principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso”. Dal dato lettera della norma, è possibile ipotizzare che in futuro vi sarà una evoluzione differenziata delle misure di contenimento, attualmente omogenee per tutto il territorio nazionale ma che potranno differenziarsi in ragione del rischio effettivamente presente e alla luce delle disposizioni in tema di misure urgenti di carattere regionale o infraregionale di cui all’articolo 3. 

Il comma 1 del medesimo articolo invece specifica che le misure di cui al comma 2 possono essere adottate per periodi temporali predeterminati ciascuno di durata non superiore a trenta giorni (ma sono reiterabili e modificabili fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato il 31 gennaio 2020). Si specifica, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che tra le disposizioni sono previste misure idonee ad incidere sulla libertà di circolazione; di riunione; di culto; di attività politica, sindacale, culturale; di educazione; di impresa; prevedono obblighi di comunicazione e di informazione.

  • Il successivo art. 2 prevede invece il procedimento mediante il quale tali misure possono essere adottate, le quali sono disposte mediante DPCM (decreto del presidente del consiglio dei ministri). Nel procedimento ruolo importante è svolto dal Comitato tecnico scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, art. 2, al quale sono affidate principalmente le valutazioni circa i profili tecnico-scientifici e di adeguatezza e proporzionalità delle misure.

Il comma 5 del medesimo articolo prevede l’immediata pubblicazione del DPCM che dispone le misure in Gazzetta Ufficiale, con contestuale comunicazione alle Camere al fine di procedere ad una forma di controllo parlamentare. Rafforzamento di tale forma di controllo parlamentare è data anche dalla previsione per cui il Presidente del Consiglio dei ministri (o un Ministro da lui delegato) riferirà ogni quindici giorni alle Camere circa misure adottate.

 

  • L’articolo 3 conferisce alle regioni il potere di introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale. In tal modo, la disposizione cerca di coordinare le possibili iniziative di Regioni e Comuni con i poteri dello Stato, estendendo i poteri delle Regioni che comunque dovranno esercitare nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento e delle competenze disegnate dal Titolo V della Costituzione.

  • Il seguente articolo 4 incide sul sistema sanzionatorio, con un superamento dell’originario strumento individuato nell’articolo 650 c.p. Con il nuovo impianto normativo si mira a favorire una differenziazione tra le violazioni più “lievi” delle misure di contenimento, punite con sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, e la specifica violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus (articolo 1, comma 2, lettera e) costituente reato di cui all’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), le cui sanzioni congiunte vengono elevate, dall’articolo 4, comma 7, all’arresto da 3 mesi a 18 mesi e all’ammenda da euro 500 ad euro 5.000. Nonostante le nuove previsioni e il superamento del vecchio sistema sanzionatorio, anche nel nuovo è prevista la clausola di riserva secondo la quale le sanzioni previste dal decreto si applicano “salvo che il fatto costituisca reato”

Il comma 8 dell’art. 4 affronta l’aspetto temporale delle nuove previsioni, sancendo che “le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà”.

  • Infine, l’articolo 5 cerca di dare un forte impulso alla razionalizzazione delle misure di contenimento dell’emergenza mediante l’abrogazione (con esclusione degli art. 3, comma 6-bis, e 4) del decreto-legge che ha aperto le misure di contrasto all’emergenza, ossia il D.L. del 23 febbraio 2020 n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13.

 

 

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