CODICI ATECO NEL SETTORE DI RIFERIMENTO IN ALLEGATO 1 DEL “DECRETO RISTORI”

Codice ATECO

Attività

Coefficiente

931120

GESTIONE DI PISCINE

200.00%

931130

GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI POLIVALENTI

200.00%

931190

GESTIONE DI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI nca

200.00%

931200

ATTIVITA’ DI CLUB SOPRTIVI

200.00%

931300

GESTIONE DI PALESTRE

200.00%

931910

ENTI ED ORGANIZZAZIONI SPORTIVE/PROMOZIONE DI EVENTI SPORTIVI

200.00%

931999

ALTRE ATTIVITA’ SPORTIVE

200.00%

960410

SERVIZI DI CENTRI PER IL BENESSERE FISICO (no stabilimenti termali)

200.00%

DECRETO RISTORI PER SETTORE SPORTIVO E AZIENDE DEL BENESSERE (art.1):

L’art. 1 del presente decreto stabilisce che è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e svolgono una delle attività dotate di codice ATECO come riportato in allegato 1.

Il comma 3 stabilisce i parametri per le società affinché la richiesta del ristoro previsto dal decreto possa essere assegnato alle attività.

Secondo quanto previsto dal testo del Dl il contributo a fondo perduto spetta:

  • a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019
  • ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal mese di gennaio 2019 il contributo verrà erogato pur in assenza di tale requisito
  • ai soggetti che invece non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto, il contributo in oggetto è riconosciuto previa richiesta tramite procedura web e compilazione dei moduli messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate secondo i termini da questa previsti.
  • Ai soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio, il contributo sarà corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

Il contributo non spetta tuttavia a quei soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data del 25 di ottobre o che l’hanno attivata successivamente a tale data.

L’importo che sarà accreditato sarà pari al contributo a fondo perduto già incassato, maggiorato delle diverse misure previste dal nuovo provvedimento, in relazione al tipo di attività esercitata assumendo a tal fine il codice ATECO dell’attività prevalente (dal 100% al 400%)

L’ammontare del contributo verrà differenziato per settore economico.

Il settore di nostra competenza prevede un ristoro calcolato al 200%.  

L’importo del contributo non può essere, in ogni caso, superiore a 150.000,00 euro (comma 8). Il comma 9 dispone che per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto, in possesso dei requisiti di cui al comma 4 (partita iva da gennaio 2019), l’ammontare del contributo è determinato applicando le percentuali riportate nell’Allegato 1 al Decreto agli importi minimi di 1.000,00 euro per le persone fisiche e a 2.000,00 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

BONUS LOCAZIONI (art. 8 Decreto Ristori)

Per le suddette attività sottoposte a restrizioni a fronte del DPCM del 24/10/2020, indipendentemente dal volume di ricavi registrato nel periodo di imposta precedente (no limite dei ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019), è prevista l’estensione per i mesi di OTTOBRE, NOVEMBRE e DICEMBRE del credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e per gli affitti d’azienda.

A tal fine rimane tuttavia necessaria la condizione del “calo di fatturato” di almeno il 50% tra i mesi interessati del 2020 ed i corrispettivi mesi del 2019.

La condizione del calo del fatturato si applica esclusivamente ai locatari esercenti attività economica.

Per gli enti non commerciali non è prevista tale verifica con riferimento all’attività istituzionale. Per questi soggetti, quindi, il requisito da rispettare ai fini della fruizione del credito d’imposta è che l’immobile per cui viene corrisposto il canone abbia una destinazione non abitativa e sia destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale.

Il credito d’imposta rimane tuttavia valido, pur in assenza dei requisiti del calo di fatturato, per tutti i soggetti che hanno iniziato la loro attività nel mese di gennaio 2019.

Ammontare bonus:

– se si tratta di contratti di locazione, il credito d’imposta è pari al 60% dell’ammontare mensile del canone corrisposto (pertanto, vale ancora la condizione che si deve trattare di importi pagati);

– se, invece si tratta di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, la percentuale è pari al 30%.

È comunque necessario che il canone sia stato corrisposto. In caso di mancato pagamento la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del versamento. Se il canone invece è stato versato in via anticipata, sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla durata complessiva del contratto. Quando le spese condominiali sono pattuite come voce unitaria all’interno del canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto, anche le spese condominiali possono concorrere alla determinazione dell’importo sul quale calcolare il credito d’imposta.

Il Decreto Ristori bis prevede in favore delle imprese che svolgono le attività alle quali è riconosciuto il nuovo contributo a fondo perduto e operano nelle zone rosse, l’estensione di quanto previsto dal D.L. Ristori, prevedendo un credito d’imposta cedibile al proprietario dell’immobile locato pari al 60% dell’affitto per i mesi di ottobre, novembre e dicembre.

MISURE PER IL LAVORO (art. 12 Decreto Ristori)

L’art. 12 comma 2 del Decreto Ristori prevede ulteriori 6 settimane di cassa integrazione ordinaria da usufruire tra il 16 novembre 2020 ed il 31 gennaio 2021.

Tale estensione è accessibile sia ai datori di lavoro ai quali è già stata interamente autorizzata la seconda tranche di 9 settimane del Decreto di agosto 2020, sia ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020.

La concessione di queste 6 settimane di cassa integrazione è totalmente GRATUITA per:

  • i datori di lavoro che nel primo semestre del 2020 hanno subìto una riduzione di fatturato PARI O SUPERIORE al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019
  • per chi HA AVVIATO la propria attività DOPO il 1° gennaio 2019
  • per le imprese interessate dalle restrizioni imposte dal DPCM del 24 ottobre 2020

 Negli altri casi è invece previsto il pagamento di un contributo addizionale pari:

  • al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa ( – del 20%)
  • al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che nel primo semestre del 2020 non hanno subìto riduzione di fatturato rispetto a quello corrispondente degli stessi mesi del 2019

Ai fini dell’accesso al prolungamento della cassa integrazione il datore di lavoro deve presentare domanda di concessione all’Inps nella quale autocertifica (con successiva possibilità di verifica da parte di questi o dell’Agenzia delle Entrate) l’eventuale riduzione del fatturato; da tale autocertificazione l’Inps procederà al calcolo dell’aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare.

BLOCCO DEI LICENZIAMENTI:

Viene prorogato fino al 31 gennaio 2021 il blocco dei licenziamenti eccetto che per le imprese che hanno cessato l’attività, per le imprese dichiarate fallite o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale stipulato in accordo ai sindacati dei lavoratori e solo limitatamente a quei lavoratori che vi hanno aderito. 

INDENNITA’ PER COLLABORATORI SPORTIVI (Art. 17 Decreto Ristori)

Viene prevista l’erogazione, da parte della società italiana Sport & Salute S.p.a., per il mese di novembre 2020 di un’indennità pari ad €800,00 (e non più €600,00 come nei mesi precedenti!), in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico, federazioni sportive nazionali e le società ed associazioni sportive dilettantistiche.

Per i lavoratori che hanno già percepito le precedenti indennità sarà sufficiente cliccare il link allegato alla mail che dovrebbero già aver ricevuto da Sport & Salute, CONFERMANDO che il loro contratto è ancora attivo e che hanno subìto diminuzioni retributive a causa dell’emergenza Covid-19.

A seguito di questa conferma verrà (nel mese di novembre/dicembre) erogata l’indennità.

Per coloro che non avessero fatto richiesta di tale indennità nei mesi precedenti, è attiva da lunedì 2 novembre 2020 sul sito internet www.sportesalute.eu , la piattaforma su cui poter effettuare la registrazione ed inoltrare la richiesta per l’ottenimento dell’indennità.

Le nuove domande, unitamente all’autocertificazione e alla documentazione necessaria, devono essere presentate, entro il 30 novembre 2020 tramite piattaforma informatica alla società Sport & Salute S.p.a.

Le nuove domande verranno istruite da Sport & Salute secondo l’ordine cronologico di ricezione.

Entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di integrazione dei documenti, vanno presentati i documenti altrimenti la domanda decade.

L’erogazione dell’indennità avviene entro 15 giorni dall’istanza o dalla integrazione dei documenti.

Si precisa che l’indennità non concorre alla formazione del reddito, e non è riconosciuta ai percettori di:

altro reddito di lavoro;

reddito di cittadinanza;

reddito di emergenza;

cassa integrazione ordinaria.

CANCELLAZIONE SECONDA RATA IMU (art. 9 Decreto Ristori)

Per le categorie interessate dalle restrizioni dal DPCM 24 ottobre 2020 viene cancellata la seconda rata dell’IMU 2020 relativa agli immobili e alle pertinenze in cui si svolgono si svolgono le attività, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

SOSPENSIONE VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI (art. 13 Decreto Ristori)

Per le aziende interessate dal DPCM 24 ottobre 2020 è prevista la sospensione dei versamenti contributivi relativi ai lavoratori per il mese di novembre.

I pagamenti di detti contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria che sono stati sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

RINVIO DEL SECONDO ACCONTO IRES E IRAP PER I SOGGETTI A CUI SI APPLICANO GLI ISA. (Art 6 decreto ristori bis)

Nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che operano nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, viene disposta la proroga al 30 aprile 2021 del pagamento della seconda o unica rata dell’acconto di Ires e Irap.

SOSPENSIONE VERSAMENTI TRIBUTARI (art. 7 Decreto Ristori bis)

Per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:

a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;

b) ai versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (Art. 3 Decreto Ristori)

Al fine di far fronte alla crisi economica delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle finanze il “Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche” con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2020, le cui risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per essere assegnate al Dipartimento per lo Sport.

Il Fondo è destinato all’adozione di misure di sostegno e ripresa delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive. I criteri di ripartizione delle risorse così stanziate sono stabiliti con provvedimenti del Capo del Dipartimento per lo Sport che dispone la loro erogazione.

SOSTEGNO AL TERZO SETTORE (art. 15 Decreto Ristori bis)

Con un fondo straordinario viene previsto un sostegno in favore dei soggetti attivi nel terzo settore, organizzazioni di volontariato, associazione di promozione sociale e organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che non rientrano fra i beneficiari del contributo a fondo perduto (art. 1 e 3 Decreto Ristori).

 

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