È stato concesso più tempo per eseguire i pignoramenti, a seguito della notifica dell’intimazione di pagamento che segue la cartella esattoriale.
Il Dl n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni, convertito poi nella legge n. 120/2020 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 settembre) modifica l’articolo 50, comma 3 del Dpr n. 602/1973, prolungando il periodo di efficacia dell’intimazione da sei mesi a un anno.

Articolo 50 Dpr n. 602/1973 – Modificato da: Decreto-legge del 16/07/2020 n. 76 Articolo 26
1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento. 
2. Se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall’articolo 26, di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. 
3. L’avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica.

L’agente preposto alla riscossione della somma da avvio al procedimento di recupero coattivo mediante la notifica della cartella. In caso di necessità di accertamenti esecutivi, il carico tributario è affidato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER), evitando il passaggio attraverso la cartella. In questa ultima ipotesi, il titolo che abilita di procedere al recupero forzoso consiste nell’atto di accertamento.

Secondo l’articolo 50 del Dpr n. 602/1973, una volta decorso un anno dalla notifica della cartella, o in caso di accertamenti esecutivi, decorso un anno dalla notifica dell’avviso senza che sia stato dato avvio ai pignoramenti, l’ADER è tenuta a notificare una intimazione di pagamento delle somme dovute entro 5 giorni, e solo successivamente proseguire con gli atti di pignoramento. Tale intimazione deve essere notificata seguendo le medesime regole che vengono applicate per la cartella di pagamento. 

Deve essere inoltre precisato che la preventiva trasmissione dell’intimazione non è tuttavia richiesta per l’adozione delle misure cautelari del fermo amministrativo e dell’ipoteca, in quanto trattasi di atti posti a garanzia del credito erariale, e non esclusivamente finalizzati all’esproprio. Per tali atti pertanto l’agente preposto alla riscossione potrà attivare direttamente il procedimento, anche una volta decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento o dall’accertamento. In entrambe queste ipotesi rimane comunque obbligatorio l’invio del preavviso di fermo e del preavviso di iscrizione ipotecaria, come previsto dai rispettivi articoli 86 e 77 del Dpr n. 602/1973.

Prima della modifica apportata dal Decreto Semplificazioni, l’ADER, a seguito della notifica dell’intimazione a pagare aveva sei mesi di tempo per promuovere le azioni esecutive. In caso contrario i pignoramenti dovevano essere preceduti dall’invio di un ulteriore atto di intimazione.

Il Dl n. 76/2020 interviene proprio su questo termine, estendendolo da 6 mesi a un anno; ne consegue pertanto che all’agente preposto alla riscossione sono concessi sei mesi in più di tempo per avviare le espropriazioni prima che l’atto di intimazione perda efficacia.

È inoltre necessario segnalare che tale modifica incide anche sulla riscossione dei tributi locali, effettuata mediante ingiunzione fiscale.
Con riferimento alla riscossione locale, è stata inoltre inserita la previsione relativa all’accesso dei Comuni ai dati dell’anagrafe dei conti finanziari.

Tale introduzione è inoltre da mettere in correlazione con la riforma eseguita mediante la Legge di bilancio 2020 che mira ad equiparare la riscossione tramite ADER e quella tramite ingiunzione, eseguita dal Comune o attraverso soggetti abilitati. Il riscontro lo troviamo già nel testo dell’art. 1, comma 791 della Legge n.160/2019, in cui è disposta l’autorizzazione per gli enti locali ad accedere all’Anagrafe tributaria. 

 

 

 

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