Il decreto n.261 del 21/10/2020, emanato in attuazione del Codice del Terzo Settore, introduce una novità importante in materia di Terzo settore e disciplina le procedure di iscrizione, le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, nonché la tenuta, la conservazione e la gestione degli enti senza scopo di lucro nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Nello specifico, il Decreto disciplina i seguenti punti:
- Innanzitutto stabilisce che il RUNTS “contiene informazioni omogenee e predefinite, secondo criteri di tassatività e tipicità per tutti gli enti ad esso iscritti, indipendentemente dalla loro dislocazione sul territorio nazionale”.
- l’art. 3 stabilisce che il Registro Unico è gestito dall’Ufficio statale e dagli Uffici regionali e provinciali, in collaborazione e nel rispetto delle disposizioni del Codice e del presente decreto. Esso definisce inoltre quali debbano intendersi come Enti del Terzo settore, lasciando tuttavia alla lettera g) dello stesso articolo, un margine di ampliamento anche ad altri Enti specificando: “Altri enti del Terzo settore, a cui sono iscritti tutti gli enti del Terzo settore diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed f) del presente comma”.
- L’art. 4, a conferma di quanto previsto dal precedente articolo stabilisce che “Presso il Ministero, nonché presso ciascuna Regione e Provincia autonoma, opera una struttura rispettivamente denominata Ufficio regionale e Ufficio provinciale del RUNTS”. Questa disposizione è stata prevista a seguito di una conferenza Stato-Regioni al fine di rendere più efficiente la gestione del Registro unico.
- le modalità di deposito degli atti a tale scopo sono disciplinate dall’art. 6 del Decreto che stabilisce che “Tutte le istanze, richieste, comunicazioni da parte degli ETS… sono presentate agli Uffici del RUNTS esclusivamente con modalità telematiche tali da consentire la gestione telematica del procedimento da parte dell’Ufficio competente”. A tale scopo gli ETS devono dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata.
- le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro Unico; l’art. 27 specifica inoltre che “Tutte le comunicazioni riguardanti il RUNTS sono contraddistinte da un numero di protocollo… che provvede altresì alla conservazione delle istanze e degli atti e documenti in formato digitale… Ogni atto deve essere prodotto nel formato indicato in allegato A… La conservazione degli atti e dei documenti è assicurata da ciascuna Amministrazione.”
- le modalità di comunicazione dei dati tra il Registro Imprese e il Registro unico relativamente agli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese sono definite dall’art. 29 del Decreto che stabilisce “L’aggiornamento dei dati relativi agli ETS… avviene mediante la presentazione di apposita istanza telematica al Registro delle imprese; quest’ultimo in automatico provvede ad aggiornare anche i dati dell’ETS nel RUNTS… Il richiedente presenta istanza di integrazione e aggiornamento al RUNTS… Ferme restando per gli enti scritti nell’apposita sezione del Registro delle imprese, le modalità di interlocuzione con le Amministrazioni competenti… i terzi possono accedere a tutti i documenti presenti nel Registro Unico.”
A seguito di quanto sopra riportato, nonché a seguito di una attenta analisi del decreto in esame possiamo evidenziare i seguenti punti.
L’iscrizione al Registro non è obbligatoria; tuttavia gli enti che decideranno di entrarvi, potranno accedere ai nuovi regimi fiscali agevolati previsti dalla riforma e al cinque per mille dell’Irpef.
Il Decreto precisa, inoltre, che per gli enti interessati, l’scrizione nel RUNTS ha effetto costitutivo per l’acquisizione della qualifica di Ente del Terzo Settore nonché per l’acquisizione della personalità giuridica e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice del Terzo Settore e dalle vigenti disposizioni in favore degli enti. Nello specifico la domanda di iscrizione nel registro deve essere presentata dal rappresentante legale dell’ente o, su mandato di quest’ultimo, dal rappresentante legale della rete associativa cui l’ente aderisce.
A partire dalla pubblicazione del decreto (avvenuta si ricorda in data 21/10/2020) sono scattati i 6 mesi previsti dalla riforma per raggiungere la piena operatività del Registro Unico; semestre che sarà utile al fine di implementare la piattaforma informatica e per consentire alle Regioni di attivare le procedure di iscrizione e di cancellazione degli enti. Al contempo questi 6 mesi dovrebbero essere utilizzati dagli enti non profit per allinearsi con i requisiti necessari all’iscrizione, come l’adozione di uno statuto e l’apertura di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
Come emerge anche dal testo del decreto, l’accesso al Registro Unico impone obblighi di trasparenza tra cui l’obbligo di fornire (per il buon esito dell’iscrizione) il bilancio dell’anno precedente.
Dal testo del decreto emerge inoltre che la maggior parte degli enti individuati come “associazioni di promozione sociale” (in totale 27.300) e le organizzazioni di volontariato (in totale 36.567) non verranno automaticamente trasferite dai registri delle Regioni e delle Province autonome a quello nazionale, ma si tratterà di un procedimento avviato dall’ufficio delle amministrazioni competenti, volto a controllare il possesso da parte degli enti, dei requisiti per l’iscrizione. Lo stesso vale anche per le organizzazioni con la qualifica di Onlus (in totale 22.836) che non passeranno automaticamente al nuovo Registro, ma dovranno iscriversi (scegliendo anche dove collocarsi) in una delle sette sezioni disponibili al fine di poter essere più specificamente inquadrate in uno dei vari settori previsti dal decreto in esame, rendendo così più preciso e specifico anche il Registro Unico, in conformità a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore, che rimane comunque sempre la normativa di riferimento.
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