Il nuovo art. 2 c. 1 del D.Lgs. n. 81/2015, come modificato in sede di conversione del D.L. n. 101/2019 dalla L. n. 128/2019, entrata in vigore il 4 novembre 2019, prevede che “A far data dal 1 gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente”. Il D.L. n. 101/2019 ha disposto, alla fine dell’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015, che “le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali”.

L’unico elemento che sembra possa differenziare un rapporto di tipo autonomo da uno di tipo subordinato è la presenza di una collaborazione di tipo “etero-organizzato”, caratterizzata dall’organizzazione della prestazione del lavoratore da parte del committente. Tuttavia, si rileva che non semplice risulta individuare quali siano i criteri da utilizzare per valutare la presenza di tale etero-organizzazione, e ciò a maggior ragione dopo la riforma in esame, che ha alimentato tali difficoltà interpretative rendendo inutilizzabili dei criteri da sempre considerati determinanti dalla giurisprudenza.

Nello specifico, le modifiche testuali intervenute riguardano la sostituzione dell’avverbio “esclusivamente” con l’avverbio “prevalentemente” (con riferimento alla personalità delle prestazioni del collaboratore), e l’eliminazione del riferimento “ai tempi e al luogo di lavoro” in ordine all’organizzazione da parte del committente delle modalità di esecuzione della prestazione. Tali modifiche affievoliscono la linea di confine tra le collaborazioni autonome e quelle alle quali si applica la disciplina del lavoro subordinato. Difatti, se prima della modifica la giurisprudenza poteva ritenere quantomeno fortemente indiziario della sussistenza di un genuino contratto di collaborazione autonoma il fatto che il collaboratore, nell’esecuzione della prestazione, disponesse di mezzi e risorse propri;  con l’inserimento dell’avverbio “prevalentemente” la rilevanza di tale indicatore è ridotta, lasciando al Giudice il compito di dover stabilire, in concreto, quando ed in che modo una prestazione organizzata in parte dal collaboratore con mezzi propri potrà, ciò nonostante, dirsi organizzata dal committente.

Anche l’abrogazione dal comma 1 dell’art. 2 del riferimento “ai tempi e ai luoghi di lavoro” fa venir meno degli indicatori di subordinazione, ossia quelli relativi ai tempi e al luogo della prestazione. Tale soppressione ha l’effetto di ampliare i casi in cui sia possibile riqualificare la collaborazione autonoma in lavoro dipendente, in quanto, diversamente da quanto avveniva prima della modifica, sarà ammissibile operare la riqualificazione anche quando il lavoratore goda di una certa libertà oraria e spaziale ma siano ravvisabili degli elementi indicatori della subordinazione.

Sul piano pratico, la conseguenza è che per il collaboratore sarà più facile fornire in giudizio la prova di essere etero-organizzato dal committente al fine di ottenere l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai sensi del novellato art. 2, primo comma del D.lgs. n. 81/2015. 

 

In assenza di interpretazioni giurisprudenziali univoche e di fronte alla limitata chiarezza della normativa, si ritiene che, affinché sussista una genuina collaborazione autonoma è necessario che il collaboratore detenga una grande libertà di scelta circa le modalità di esecuzione della prestazione (ossia relativamente a come, dove, quando, quanto, e se lavorare) e che possa determinarsi liberamente senza obblighi inderogabili rispetto agli orari, luoghi, controlli, disciplina e direttive. 

 

 

 

Oltre a quanto previsto per le collaborazioni etero-organizzate, la L. 128/2019 ha introdotto nel d. lgs. 81/2015 il nuovo Capo V-bis contenente delle tutele minime per le categorie di lavoratori definite dall’art.47 bis, ossia i “lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all’articolo 47, comma 2, lettera a), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme anche digitali”. Il nuovo Capo del decreto sancisce importanti novità in tema di, tra l’altro, forma contrattuale da adottarecompenso e copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

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1 commento

  1. tommaso

    sostanzialmente, da un punto di vista di valenza sistematica e qualificazione giuridica, alla luce del comma 2 della medesima disposizione, come dovrebbe interpretarsi il primo comma? (avendosi avuto esclusione della sua interpretazione come “norma di fattispecie” “presunzione di subordinazione” e “norma di disciplina”).
    Sulla ratio, che è la medesima del “lavoro a progetto”, ho bene compreso, ma il punto non chiaro appunto è la qualificazione giuridica e valenza sistemica.

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