LA DATA DELLA RICEZIONE IN CANCELLERIA FISSA IL MOMENTO DI BLOCCO DELLA PRESCRIZIONE

Nell’anno in corso si sono verificati eventi dovuti a cause di forza maggiore che hanno inciso notevolmente anche sui termini processuali, soprattutto nei confronti di tutti i giudizi che sono stati introdotti nel periodo che è conosciuto come “lockdown”, ossia quello coincidente con la scorsa primavera.

A fronte di tale situazione le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione, sono intervenute per fissare il perimetro di applicazione di tale blocco della prescrizione, che è stato deciso con il D.L. 17 marzo 2020, n. 18. 

Esse hanno pertanto stabilito il blocco della prescrizione solo ai giudizi pervenuti in cancelleria dal 9 marzo all’11 giugno 2020; mentre invece è stata respinta la richiesta di estendere tale blocco anche giudizi già prendenti. 

Le Sezioni Unite erano infatti stata adite al fine di stabilire la portata generale di tale blocco dei termini; ossia esse dovevano precisare se, l’inconsueta causa di sospensione della prescrizione, causata dall’emergenza sanitaria in corso in tutto il territorio nazionale, dovesse essere applicata a tutti i procedimenti pendenti in questo periodo pur non essendo arrivati in cancelleria nel suddetto periodo, oppure se tale provvedimento dovesse essere applicato solo nei confronti dei procedimenti (pendenti dinnanzi la Suprema Corte) che sono giunti in cancelleria nel periodo intercorrente tra il 9 marzo e l’11 giugno.  

L’articolo 83 c.4 del D.L. 17 marzo n.18 stabilisce:

“Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale”

La Corte di Cassazione ha inoltre specificato che la sospensione prevista dal 9 marzo all’11 giugno opera inoltre nei procedimenti nei quali, nello stesso periodo era stata inizialmente fissata udienza, che è stata successivamente rinviata ad una data successiva al termine dello stesso periodo. Parallelamente (per effetto del medesimo articolo) la prescrizione rimane sospesa dal 12 maggio al 30 giugno 2020 nei procedimenti in cui in tale periodo era stata fissata udienza l’udienza e ne è stato disposto il rinvio a data successiva al 30 giungo per effetto di provvedimento disposto dal Capo dell’Ufficio.

Nel caso in cui invece il provvedimento di rinvio sia stato disposto in data successiva al 12 maggio, la sospensione della prescrizione decorrerĂ  a partire dalla data della sua disposizione.

Le Sezioni Unite hanno poi ulteriormente specificato che vi è possibilità di sommare i due periodi di sospensione (in riferimento allo stesso procedimento), solo nell’ipotesi in cui l’udienza che inizialmente era stata fissata nel primo periodo di sospensione obbligatoria, sia stata rinviata in una delle date comprese nel secondo periodo, e pertanto, nuovamente rinviata in esecuzione del provvedimento del Capo dell’Ufficio.  

L’orientamento espresso dalle Sezioni Unite è frutto del bilanciamento degli interessi costituzionalmente garantiti. Tuttavia tale intervento sposa la tesi (che è certamente più favorevole agli imputati) secondo cui, l’elemento determinante della applicazione di questa sospensione della prescrizione, è la data di ricezione dell’atto nella cancelleria della Corte di Cassazione.

La pronuncia della Corte permette ad ogni modo di affrontare con minori incertezze l’ultimo grado di giudizio del processo penale; grado in cui diventa ancora più importante la tempestiva fissazione delle udienze onde evitare che processi giunti sino all’ultimo grado di giudizio soccombano all’istituto della prescrizione, lasciando perciò le parti in uno stato di incompletezza.

Ultimo aspetto che è necessario precisare risponde alla domanda sul perché le Sezioni Unite si siano pronunciate solo ora circa questo elemento fondamentale della vicenda processuale.

La domanda è legittima, così come la risposta è altrettanto rilevante; le Sezioni Unite hanno atteso la pronuncia della Corte Costituzionale in merito alla legittimità della sospensione della prescrizione avente validità retroattiva, ossia in riferimento a reati commessi antecedentemente all’entrata in vigore delle norme. Legittimità che è stata affermata dalla Consulta qualche settimana addietro con decisione che attualmente è stata pubblicata solo sotto forma di comunicato stampa.       

 

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