Dopo l’originaria sospensione delle udienze fino al 15 aprile prevista dall’articolo 83, commi 1 e 2 del decreto “Cura Italia”, arriva un’ulteriore proroga dello stop alle udienze fino all’11 maggio, dalla quale sono comunque esclusi i casi di urgenza non differibili. La misura è inserita in uno dei decreti sul tavolo del Consiglio dei ministri che proroga la disposizione di cui all’art. 83 fino alla nuova data dell’11 maggio.

Il nuovo intervento normativo in esame dispone perciò il rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari e la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto per i procedimenti indicati al comma 2 del richiamato articolo 83. Tale rinvio si applica anche alle ipotesi previste ai commi 20 e 21 del citato articolo 83, vale a dire alle mediazioni di cui alla legge 28/2010, alle negoziazioni assistite di cui al decreto legge 132/2014 e ai procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, nonché ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare per effetto del richiamo di cui al comma 21 dell’articolo 83, fatta eccezione ai procedimenti penali in cui i termini di cui all’articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all’11 maggio 2020.

 

Hai bisogno di assistenza legale?

Sottoponi la tua situazione per un parere dettagliato e analitico cliccando qui

Hai bisogno di chiarimenti in merito all’articolo? Commenta qui sotto o contattaci ai nostri recapiti!

 

0 commenti

Invia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *