In prima battuta, e di fatto solo per poche ore, il DPCM 8 marzo 2020, aveva previsto il rafforzamento delle misure già previste in precedenti provvedimenti, estendendole all’intero territorio nazionale (art. 2) e, al contempo, delimitando una nuova area territoriale (zona arancione) per la quale ha dettato misure specifiche (art. 1) per la regione Lombardia e le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro-Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.

Successivamente, l’art. 1 del DPCM 9 marzo 2020, ha statuito che:

“Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale”, con validità è fino al 3 aprile.

Tra le altre, il DPCM ha introdotto la prescrizione di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori dei comuni, come pure all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative; motivi di salute; situazioni di necessità e purchè indicate mediante apposita autodichiarazione.

Ma cosa si rischia in caso di violazione delle disposizioni del DPCM?

L’articolo 4 del DPCM 8 marzo, al comma II testualmente recita:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, come previsto dall’art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”.

Per l’effetto tutti gli “obblighi” contenuti nel provvedimento risultano sanzionati col reato contravvenzionale ex art. 650 c.p., ossia quello di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità contenuto nel Libro III (Delle contravvenzioni in particolare), Titolo I, Capo I, Sezione I (Delle contravvenzioni concernenti l’ordine pubblico e la tranquillità pubblica).

Nello specifico, l’art. 650 statuisce che:

“Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autoritàper ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro”.

La sanzione prevista è perciò, di regola, l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a duecentosei euro, tuttavia si lascia la possibilità che al soggetto sia applicata una sanzione diversa, qualora il fatto integri i presupposti di un reato più grave.

Ad esempio, i più gravi reati ipotizzabili potrebbero identificarsi in caso di:

  • resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), per chi, nel fuggire dalle zone “arginate” dalle forze dell’ordine, resista alle stesse;
  • delitti colposi contro la salute pubblica (452 c.p.), che va a punire chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439, attraverso la pena della reclusione, graduata secondo le tre distinte ipotesi ivi contemplate.

Ulteriore reato è configurabile rispetto all’autodichiarazione prevista per comprovare le ragioni degli spostamenti. Il medesimo modello predisposto dal Ministero  richiama i reati e le relative sanzioni previste dagli artt:

  • art. 76 del DPR n. 445/2000, che richiama i reati di falso, anche commessi ai danni di pubblici ufficiali;
  • art. 495 c.p. recante “Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri”, prevedendo la pena della reclusione da uno a sei anni.

Se ne evince che attestare falsamente di doversi spostare per motivi di salute, per esigenze lavorative o per altri stati di necessità integra il reato di falsa attestazione a un pubblico ufficiale con pena che va da uno a sei anni di reclusione.

 

Più grave e severamente punita è la condotta di chi sospetta di avere il coronavirus e non si mette in quarantena. Difatti, chi ha febbre, tosse e altri sintomi associati al Covid-19 e non si mette in quarantena rischia, oltre all’imputazione per violazione dei provvedimenti dell’autorità, un processo per lesioni o tentate lesioni volontarie. Inoltre, nel caso in cui risulti positivo e abbia infettato persone anziane o comunque soggetti a rischio causandone la morte, l’imputazione potrebbe trasformarsi in omicidio doloso, con pena non inferiore a 21 anni di reclusione. La condotta è punita a titolo di dolo eventuale, in quanto in tali casi si accetta il rischio di contagiare altre persone, causandone lesioni o, nei casi più gravi, la morte. 

La medesima pena si applica anche a chi ha avuto contatti con persone positive al coronavirus e continua ad avere rapporti sociali o a lavorare con altre persone senza prendere precauzioni o avvisarle. Non avvertire amici e conoscenti con i quali si hanno avuto contatti negli ultimi giorni, causando il rischio concreto che contagino altre persone, potrebbe costare la stessa imputazione a titolo di dolo eventuale o quantomeno di colpa cosciente.

Chi è positivo e non lo dice a nessuno
Chi sa di aver contratto il coronavirus e non lo dice a nessuno, uscendo di casa fa sì che la sua condotta risulti connotata dal dolo diretto.
Le imputazioni, oltre a quella di violazione dell’ordine dell’autorità, sono molto più gravi. Vanno dal tentativo di lesioni e/o di omicidio volontario se si viene a contatto con soggetti fragili o a rischio fino all’omicidio volontario se ne deriva la morte. 

A queste ipotesi si applicano gli stessi principi dei casi delle persone sieropositive che sanno di esserlo e non avvisano il partner né adottano precauzioni per evitare il contagio.

 

 

 

Hai bisogno di assistenza legale?

Sottoponi la tua situazione per un parere dettagliato e analitico cliccando qui

Hai bisogno di chiarimenti in merito all’articolo? Commenta qui sotto o contattaci ai nostri recapiti!

 

0 commenti

Invia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *