Definizione di Usura Bancaria

L’usura bancaria si configura come una particolare forma di usura consistente nella concessione, da parte di un istituto finanziario (come ad esempio una banca), di un credito a fronte di un tasso di interesse superiore al cosiddetto “tasso soglia”. L’usurarietà di un mutuo, di un prestito personale o, di un credito in generale, si verifica perciò confrontando il tasso applicato dall’istituto finanziario con il citato tasso soglia, il quale viene calcolato mediante il TEGM, ossia il Tasso effettivo Medio Globale” (rilevato ogni 3 mesi dalla Banca d’Italia per conto del Ministro dell’Economia e delle Finanze). Alla luce di quanto considerato, il tasso soglia rappresenta perciò il limite oltre il quale gli interessi sono considerati usurari.

 

Le disposizioni normative

All’interno dei codici, la materia dell’usura è disciplinata, come si vedrà più avanti, dall’art. 644 c.p., che prevede il reato di usura distinto in usura in astrattoed usura in concreto, e dall’art. 1815 c.c., che fa conseguire alla pattuizione di interessi usurari la gratuità del credito.

Il tecnicismo e la complessità del tema hanno portato il legislatore a modificare la disciplina in più casi, e nello specifico con la L. 108/1996, che ha modificato le previsioni normative penali e civili in materia, e la successiva L. n. 24/2001, di interpretazione autentica.

La L. n. 108/1996, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno criminale dell’usura, ha inasprito le sanzioni civili e penali ridisegnando gli art. 644 c.p. e l’art. 1815 c.c. 

Alle fonti menzionate si aggiungono le Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi (TEGM)emanate dalla Banca d’Italia ai sensi della legge sull’usura e i Decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nei quali i TEGM rilevati dalla Banca d’Italia per conto del MEF (che concorrono alla definizione del tasso-soglia di periodo per la categoria di operazioni rilevate) sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Il TEGM è il tasso d’interesse comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, che si configura come l’indicatore degli interessi annuali praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura. 

 

Codice penale: articolo 644

La disposizione normativa sancisce:

Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643 si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sĂ© o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilitĂ , interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000. 

Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.

La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.

Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che avuto riguardo alle concrete modalitĂ  del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilitĂ , ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltĂ  economica o finanziaria.

 

Analizzando i commi 3 e 4 della disposizione, si evince come il legislatore abbia delineato due fattispecie di usura, comunemente definite come usura “in astratto”, prevista dal terzo comma, e usura “in concreto”, prevista dal quarto.

La prima forma di usura è definita come usura “in astratto” in quanto il legislatore detta un criterio in cui gli interessi si intendono sempre usurari, ossia qualora superino il limite previsto dalla legge, indipendentemente dalle ulteriori circostanze del caso concreto.

L’art. 2, comma 1, della L. n. 108/1996 prescrive le modalitĂ  di rilevazione dei TEGM mediante il quale viene individuato tale limite, che si è giĂ  detta viene definito “tasso soglia”. Nello specifico, la disposizione menzionata sancisce:“Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall’Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d’Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale”.

In sostanza, la legge ha previsto una procedura amministrativa volta a rilevare in modo oggettivo il livello medio dei tassi d’interesse praticato dalle banche e dagli altri intermediari finanziari autorizzati, ancorando il disvalore sociale collegato al concetto di usura al superamento di tale livello-soglia. A partire dai TEGM rilevati, il comma 4 del citato art. 2 specifica come, che, a far data dal 14 maggio 2011 «nel tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma primo relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali» (). Questa modalità di calcolo è stata introdotta con il D.L. n. 70/2011, che ha modificato l’art. 2, comma 4, L. n. 108/1996, che determinava il tasso soglia aumentando il TEGM del 50 per cento.

Alla luce di quanto indicato, è possibile affermare che la norma di cui all’art. 644 c.p. si presenta come una norma penale parzialmente in bianco, in quanto per determinare il contenuto concreto del precetto penale è necessario fare riferimento ai risultati di una articolata procedura amministrativa i cui esiti sono pubblicati con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Diversamente, l’usura “in concreto”, personalizza la fattispecie normativa in base al caso concreto, in quanto delinea la fattispecie di reato anche nei casi in cui, sebbene gli interessi pattuiti siano inferiori al limite legale, essi siano sproporzionati rispetto alla prestazione del creditore.

Nel prosieguo si procederà con l’analisi dell’usura in astratto, di gran lunga più frequente nel panorama bancario.

 

Il tasso soglia

Nell’usura in astratto, l’usurarietà del tasso applicato al finanziamento da effettuarsi mediante il procedimento di comparazione con il tasso soglia di cui al D.M. relativo al periodo interessato, è dunque strettamente ancorata ad un parametro di natura oggettiva, costituito appunto da quanto pubblicato con D.M. sulla Gazzetta Ufficiale.

Al fine di valutare l’usurarietĂ  del tasso d’interesse di un finanziamento, il superamento del tasso soglia dovrĂ  essere valutato non con riferimento al suo tasso nominale, bensì al suo tasso effettivo globale (TEG),nel quale bisogna comprendere anche commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese varie collegate alla erogazione del credito (cfr. art. 644, comma 4, c.p.). Le ragioni di una simile previsione risiedono nell’evitare l’aggiramento della norma attraverso l’imputazione di somme, invece che ad interessi, a spese varie. Pertanto, come confermato dalla consolidata giurisprudenza, «nella determinazione del tasso di interesse, ai fini di verificare se sia stato posto in essere il delitto di usura, occorre tener conto, ove il rapporto finanziario rilevante sia con un istituto di credito, di tutti gli oneri imposti all’utente in connessione con l’utilizzazione del credito» (ex multis Cass. n. 28928/2014). 

 

Riguardo il momento in cui bisogna valutare l’usurarietà del tasso, il legislatore, con la L. 28.2.2001, n. 24, “Interpretazione autentica della L. 7.3.1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura”, ha stabilito, in chiave di interpretazione autentica, che «ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 c.c., 2° comma, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento» (art. 1, comma 1, d.l. n. 394/2000, convertito in l. n. 24/2001). 

Per il legislatore, pertanto, occorre valutare il momento in cui il contratto sia stato stipulato e perciò quando gli interessi siano pattuiti, non rilevando invece il momento del pagamento degli stessi.

 

Le sanzioni in caso di usura: l’articolo 1815 c.c.

L’art. 1815, comma 2, c.c., come riformulato dall’art. 4, l. n. 108/1996, dispone che «se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi». L’articolo delinea una pesante sanzione di tipo civilistico destinata ad incidere sulla natura del finanziamento, degradandolo da erogazione a titolo oneroso ad erogazione a titolo gratuito (seguita infatti dalla nullità della clausola usuraria). Le ragioni di tale previsione risiedono nella duplice volontà del legislatore sia di sanzionare drasticamente la pratica dell’usura, sia di conservare la validità del contratto di finanziamento, evitando la declaratoria di nullità totale dello stesso e quindi non gravando il soggetto finanziato dell’ulteriore onere di immediata restituzione dell’importo erogato.

Di conseguenza, della nullitĂ  della clausola sugli interessi usurari sorge il diritto del mutuatario alla ripetizione di quelli illegittimamente versati.

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